UNIONE / FUSIONE DI COSA STIAMO PARLANDO?
Con l' UNIONE, alcuni comuni decidono di gestire insieme alcuni servizi al fine di risparmiare e poter dare un servizio migliore ai cittadini (proposito sul cui esito in vallata ci sarebbe da scrivere fiumi d'inchiostro), i comuni creano quindi un ulteriore ente chiamato appunto Unione che provvede a gestire i servizi che i comuni gli delegano.
Così le definisce WIKIPEDIA:
L'unione comunale è un ente territoriale italiano, e più precisamente un ente locale, di secondo grado disciplinato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267[1], che recepisce la legge 3 agosto 1999, n. 265[2], in particolare dall'articolo 32 dal titolo Unione di comuni.
L'ente è costituito da due o più comuni per l’esercizio congiunto di funzioni specifiche a esso delegate. Il suo ambito territoriale coincide con quello dei comuni membri; è dotata di autonomia statutaria nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle norme comunitarie, statali e regionali.
Alle Unioni di comuni si applicano, per quanto compatibili, i princìpi previsti per l'ordinamento dei comuni[1], con specifico riguardo alle norme in materia di composizione e numero degli organi dei comuni, il quale non può eccedere i limiti previsti per i Comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente.
Con la FUSIONE invece i comuni decidono per le stesse motivazioni di cui sopra di dar vita ad un comune unico ovvero di trasformare i comuni interessati alla fusione in un unico grande comune.
Da WIKIPEDIA:
La fusione, nell'ordinamento statuale e nel diritto amministrativo italiano è l'unione fra due o più comuni contigui.
La fusione tra questi enti locali è disciplinata dal Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
In particolare, la materia è trattata nell'articolo 15 del predetto testo unico, che tra l'altro prevede come, ad eccezione delle fusioni tra più comuni, non possano esserne istituiti di nuovi con una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.
In base agli articoli 117 e 133 della Costituzione della Repubblica Italiana, dette modificazioni devono essere deliberate dalla Regione, sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalle leggi regionali.
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