LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 21
MISURE PER ASSICURARE IL GOVERNO TERRITORIALE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE SECONDO I PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ, DIFFERENZIAZIONE ED ADEGUATEZZA
Art. 16
Obblighi dei Comuni già facenti parte di Comunità montane
1. Il Comune già facente parte di Comunità montana estinta resta obbligato nei confronti degli enti che succedono nei rapporti della Comunità montana, e in particolare:
a) per tutte le obbligazioni che, al momento dell'estinzione, non risultino adempiute verso la Comunità montana originaria, derivanti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti della Comunità montana, ovvero dalle convenzioni o da altri atti di affidamento di funzioni e compiti alla Comunità medesima;
b) per tutte le obbligazioni che devono essere adempiute dall'ente subentrante per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che il Comune ha a qualsiasi titolo affidato alla Comunità montana, per tutta la durata di detti affidamenti;
c) per tutte le altre obbligazioni derivanti dalla successione, nei casi ivi previsti.
2. Sono fatti salvi gli accordi tra il Comune e gli enti subentranti volti a regolare diversamente i loro rapporti.
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