Vista l'imminente scadenza del 20 febbraio 2013 entro la quale i comuni hanno facoltà di individuare l'ambito territoriale ottimale trasmettiamo a puntate alcuni stralci della legge sul riordino territoriale.
L.d.a
ALCUNI STRALCI TRATTI DALLA LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 21
L.d.a
ALCUNI STRALCI TRATTI DALLA LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 21
MISURE PER ASSICURARE IL GOVERNO TERRITORIALE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE SECONDO I PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ, DIFFERENZIAZIONE ED ADEGUATEZZA OGGI SPAZIO ALL'ARTICOLO 6
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TITOLO II
INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E NORME SULL'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI COMUNALI
Capo I
Ambiti territoriali ottimali
Art. 6
Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali
1. Il presente articolo stabilisce il procedimento per la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali ed omogenei per area geografica per lo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni obbligati ai sensi dell'articolo 14, commi 27 e 28, del decreto-legge n. 78 del 2010
, convertito dalla legge n. 122 del 2010
, nonché per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni successive.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni formulano proposte di delimitazione degli ambiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) per i Comuni attualmente inclusi in Comunità montane o Unioni definizione di proposte che comprendano almeno tutti i Comuni che già ne fanno parte;
b) rispetto del limite minimo demografico pari a 30.000 abitanti ovvero di 15.000 abitanti, nel caso di ambiti costituiti in prevalenza da Comuni appartenenti o già appartenuti a Comunità montane, facendo riferimento alla popolazione residente come calcolata alla fine del penultimo anno precedente all'entrata in vigore della presente legge secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica;
c) rispetto dell'estensione territoriale minima pari a 300 kmq. da parte degli ambiti costituiti in prevalenza da Comuni appartenenti o già appartenuti a Comunità montane;
d) appartenenza di tutti i Comuni dell'ambito alla medesima Provincia;
e) coerenza con i distretti sanitari previsti dall'articolo 9 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517
) salvo quanto previsto al comma 8 del presente articolo;
f) previsione espressa, per i Comuni appartenenti a Comunità montane, dell'impegno a costituire, in coincidenza con l'ambito territoriale individuato dalla proposta, una Unione di Comuni ovvero di aderire ad una Unione di Comuni già esistente;
g) contiguità territoriale.
3. Le condizioni di cui al comma 2 sono derogabili, ad eccezione delle lettere d) ed f), su espressa e motivata richiesta dei Comuni in relazione al particolare contesto territoriale.
4. Le proposte d'ambito sono formulate attraverso conformi deliberazioni dei Consigli comunali interessati approvate a maggioranza assoluta.
5. La mancata presentazione di proposte entro il termine di cui al comma 2 equivale ad assenso dei Comuni rispetto agli ambiti come risultanti in via definitiva nel programma di riordino territoriale di cui al comma 6.
6. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, acquisite le proposte dei Comuni, valutata la loro conformità alle condizioni di cui al comma 2 ed i criteri di cui all'articolo 3, e valutate altresì le deroghe richieste ai sensi del comma 3, adotta, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali, il programma di riordino territoriale che individua gli ambiti territoriali ottimali ed effettua la ricognizione delle forme associative costituite o in via di costituzione. Per i Comuni appartenenti a Comunità montane che non presentino proposte d'ambito, il programma di riordino territoriale, oltre a delimitarne l'ambito ottimale, provvede altresì a definire l'Unione cui devono aderire o che devono costituire ai sensi degli articoli 8 e 9.
7. Il programma di riordino territoriale include in ambiti ottimali tutti i Comuni ad eccezione dei Comuni attualmente capoluogo di provincia salvo ne facciano richiesta ai sensi del comma 2. Gli ambiti individuati dal programma possono essere modificati con delibera della Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati qualora:
a) un Comune capoluogo faccia richiesta di essere inserito in un ambito territoriale ottimale;
b) i Comuni appartenenti a due ambiti territoriali ottimali propongano di essere accorpati in un unico ambito.
8. La Regione promuove il riassetto dei distretti sanitari di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 19 del 1994 ove ciò sia necessario per assicurarne la coerenza con l'individuazione in via definitiva degli ambiti territoriali ottimali.
VALMARECCHIA BATTLE GROUP SOSTIENE:
Se c’è la volontà possiamo avere la maturità di procedere per piccoli passi avanti, senza rischiare di doverne fare altri indietro poi, non possiamo ignorare le tante perplessità emerse un po’ ovunque sull’opportunità di questo tipo di unione che di ottimale non avrebbe neppure l’ambito.
La priorità del momento è quella di decidere l’Ambito territoriale ottimale e per arrivare a questo c’è rimasto poco tempo visto che va deciso entro il 20 febbraio e noi con forza riteniamo indispensabile vengano individuati nel nostro distretto sanitario due ambiti distinti in cui si realizzi l’Unione Montana a 7/8 e l’Unione a 4/5, due unioni separate che però si incontrino periodicamente per valutare caso per caso la possibilità di gestire qualche servizio o funzione insieme, lasciando la porta aperta anche ad ipotesi di fusione.
INOLTRE........
Anche in Valconca in merito al riordino c'è chi sta proponendo che nel distretto vengano realizzati due ambiti distinti anzichè uno.
VALMARECCHIA BATTLE GROUP SOSTIENE:
Se c’è la volontà possiamo avere la maturità di procedere per piccoli passi avanti, senza rischiare di doverne fare altri indietro poi, non possiamo ignorare le tante perplessità emerse un po’ ovunque sull’opportunità di questo tipo di unione che di ottimale non avrebbe neppure l’ambito.
La priorità del momento è quella di decidere l’Ambito territoriale ottimale e per arrivare a questo c’è rimasto poco tempo visto che va deciso entro il 20 febbraio e noi con forza riteniamo indispensabile vengano individuati nel nostro distretto sanitario due ambiti distinti in cui si realizzi l’Unione Montana a 7/8 e l’Unione a 4/5, due unioni separate che però si incontrino periodicamente per valutare caso per caso la possibilità di gestire qualche servizio o funzione insieme, lasciando la porta aperta anche ad ipotesi di fusione.
INOLTRE........
Anche in Valconca in merito al riordino c'è chi sta proponendo che nel distretto vengano realizzati due ambiti distinti anzichè uno.
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