mercoledì 16 gennaio 2013

IN DIFESA DELLA MONTAGNA

L'art. 44 comma 2 della Costituzione italiana al quale fa riferimento la legge sul riordino territoriale prevede funzioni associative, competenza, tutela e promozione della montagna. La legge dispone provvedimenti a favore della montagna e si dice anche che promuove ed impone la bonifica delle terre, ricostituisce le unita' produttive, aiuta la piccola e la media impresa.

L'art.32 del dlgs 267/2000 all'unione dei comuni montani riconosce il diritto di esercitare le specifiche competenze di tutela e promozione della montagna attribuite in attuazione dell'art.lo 44 secondo comma della costituzione, attribuendo funzioni primarie che sono il settore dell'AGRICOLTURA, della DIFESA DEL SUOLO e della FORESTAZIONE, con questo e per questo attivando il FONDO PER LA MONTAGNA e bandi specifici della UNIONE EUROPEA che regolano affidamenti su quei territori.

I FONDI PER LA MONTAGNA FANNO GOLA A QUALCUNO?
I fondi intercettati non sono mai sufficenti e ci spaventa pensare che con qualche gioco di prestigio di bilancio vengano ripartiti con la pianura e la costa, ma il dramma e che abbiamo certi personaggi al governo della Valmarecchia che per dispetto alla moglie si menano sui coglioni tutti i giorni.

Valmarecchia Battle Group

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